Amministrazione Trasparente
Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in questa sezione intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:
- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.: in G.U. il decreto sul riordino della disciplina entrato in vigore il 20 aprile 2013 il decreto, che si compone di 53 articoli ed un allegato, detta i principi di trasparenza definita ai sensi dell’art. 1 del decreto in esame come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, come garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, principi che integrano il diritto ad una buona amministrazione e concorrono alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
L’art. 21 comma 1 della legge 69/2009 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale ed articolati per regione.
Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, all’articolo 11 comma 1 presenta la seguente definizione del concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
Al comma 8 si definisce l’obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: «Trasparenza, valutazione e merito» determinate informazioni fra cui: - il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione sulla performance;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.